Regolamento di Sezione

DISPOSIZIONI GENERALI


Art. 1 - COSTITUZIONE E SCOPI

La Sezione ARI di Ivrea fu costituita nel 1963. In base agli articoli 50 e 52 dello Statuto sociale approvato con D.P.R. 24 novembre 1977, n. 1105 e conformemente a quanto previsto dal regolamento di Attuazione dello Statuto e dal Regolamento del Comitato Regionale, ha lo scopo di cooperare con la Sede Centrale ed il Comitato Regionale per il maggior sviluppo dell’Associazione e per il miglior conseguimento degli scopi di cui all’Art. 3 dello Statuto Sociale.

Art. 2 - COMPETENZE

Ai fini dei contatti con le Autorità e per le attività varie, la Sezione ARI costituita nel capoluogo di provincia ha competenza territoriale provinciale , esclusi i Comuni dove sono già costituite altre Sezioni e salvo diversi accordi.

Art. 3 - PATRIMONIO

Il patrimonio della Sezione è costituito:

a) dalla biblioteca
b) da donazioni, lasciti e versamenti straordinari eventualmente effettuati da Soci o da terzi (siano questi ultimi persone fisiche o giuridiche)
c) da materiale, apparecchiature radioelettriche e strumentazioni varie
d) da beni mobili, arredi e cancelleria
e) da beni immobili
f) da tutto ci che, non previsto espressamente alle lettere c), d), e), risulta dal Libro Inventario

Le eventuali eccedenze attive della gestione annuale possono essere destinate dall’Assemblea Ordinaria alla costituzione o all’accrescimento di un fondo di riserva.

SOCI


Art. 4 - AMMISSIONE E QUOTA

Per ottenere l’ammissione a Socio, devono essere esperite le formalità di cui all’Art. 9 dello Statuto ARI. La domanda deve essere accompagnata dal versamento alla Segreteria Generale della quota sociale annualmente fissata e resa nota entro e non oltre il 31 Ottobre di ogni anno dal Consiglio Direttivo Nazionale. Il versamento della quota sociale annua deve essere effettuato entro e non oltre il 31 Dicembre dell’anno precedente. A partire da tale data e fino alla data dell’avvenuto pagamento, al Socio non in regola saranno sospesi tutti i diritti e servizi sociali, così come previsto dal Regolamento di Attuazione dello Statuto. I Soci Juniores sono tenuti al pagamento di metà della quota associativa stabilita per i Soci Effettivi; i Soci Onorari sono esentati dal pagamento della quota associativa.

Art. 5 - DIRITTI DEI SOCI

I Soci della Sezione ARI, in regola con il pagamento della quota associativa, hanno diritto:

a prendere parte alle votazioni, sia nelle Assemblee di Sezione che nei Referenda (solo Soci Effettivi);
a ricevere le eventuali pubblicazioni di Sezione;
a servirsi della biblioteca di Sezione secondo le norme stabilite dal Consiglio Direttivo di Sezione;
a usufruire del servizio QSL nei modi stabiliti dal Consiglio Direttivo dell’ARI;
ad utilizzare il materiale, le apparecchiature radioelettriche e le strumentazioni varie di proprietà della Sezione secondo le disposizioni e con le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo di Sezione;
di proporre reclamo, attraverso il Consiglio Direttivo di Sezione, contro l’ammissione di un nuovo Socio o contro la permanenza nell’Associazione di una persona che ritenga priva dei requisiti necessari o compia atti incompatibili con i fini perseguiti dall’ARI

Art. 6 - RECESSO ED ESCLUSIONE

Il recesso e l’esclusione del Socio avvengono ai sensi dell’Art. 12 lettera a) e b) dello Statuto ARI e comportano automaticamente il recesso e l’esclusione anche dalla Sezione ARI di appartenenza.

ORDINAMENTO


TITOLO I - ORGANI DELLA SEZIONE


Art. 7 - ORGANI

Sono organi della Sezione:

a) l’Assemblea della Sezione;
b) il Consiglio Direttivo;
c) il Collegio Sindacale.

CAPO I - ASSEMBLEA DEI SOCI


Art. 8 - COMPOSIZIONE

Le Assemblee sono Ordinarie e Straordinarie.
Sono composte da tutti i Soci ARI iscritti alla Sezione, in regola con il pagamento della quota associativa annua e che abbiano il godimento dei diritti di cui al precedente Art. 5.

Art. 9 - ASSEMBLEA ORDINARIA

L’Assemblea Ordinaria è convocata una volta all’anno.

Art. 10 - ASSEMBLEA STRAORDINARIA

L’Assemblea Straordinaria è convocata tutte le volte che il Consiglio Direttivo od il Collegio Sindacale lo ritengano opportuno o quando ne sia fatta motivata richiesta scritta da almeno un terzo dei Soci Effettivi iscritti alla Sezione ed in regola con il pagamento delle quote associative ed in pieno godimento di tutti i diritti di cui all’Art. 5. In tal caso il Consiglio Direttivo deve provvedere alla spedizione delle convocazioni entro e non oltre un mese dalla richiesta.

Art. 11 - FORMALITA' PER LA CONVOCAZIONE

Il Consiglio Direttivo stabilisce di volta in volta il giorno, l’ora ed il luogo dell’Assemblea Ordinaria o Straordinaria, nonche il relativo Ordine del Giorno. Provvede altresì a rendere note tali indicazioni ai Soci, mediante lettera di convocazione da recapitare almeno 15 giorni prima della data dell’Assemblea stessa.

Art. 12 - COMPETENZA DELL’ASSEMBLEA ORDINARIA

All’Assemblea Ordinaria dei Soci devono essere sottoposti:

a) la relazione del Consiglio Direttivo sull’andamento economico e sulle attivit della Sezione nel corso dell’anno.
b) il bilancio consuntivo dell’esercizio finanziario decorso ed il bilancio preventivo dell’esercizio finanziario dell’anno corrente. Agli effetti contabili, l’esercizio finanziario inizierà il primo Gennaio e terminerà il trentuno Dicembre. Dai bilanci deve risultare con chiarezza e precisione la situazione patrimoniale della Sezione.
c) la relazione del Collegio Sindacale sull’andamento della gestione contabile,
d) gli argomenti eventualmente proposti sia dal Consiglio Direttivo, sia dal Collegio Sindacale.

CAPO II - CONSIGLIO DIRETTIVO


Art. 13 - COMPOSIZIONE

Il Consiglio Direttivo è composto da cinque membri effettivi eletti per Referendum segreto, personale e diretto fra i Soci Effettivi in regola con il pagamento della quota sociale ed aventi il godimento di tutti i diritti sociali.

Il Consiglio Direttivo, a sua volta, elegge tra i suoi componenti:

a) il Presidente
b) il Vice-Presidente
c) un Segretario - Cassiere

I componenti il Consiglio Direttivo durano in carica due anni e possono essere rieletti.

Art. 14 - ELEZIONE

Per l’elezione del Consiglio Direttivo, il Collegio Sindacale provvede a recapitare a ciascun Socio:

a) l’elenco dei Soci che godono dei diritti sociali;
b) la scheda di votazione;
c) l’elenco dei candidati, ove ve ne siano;
d) una busta preindirizzata per la restituzione della scheda.

Le candidature dovranno essere presentate al Collegio Sindacale per iscritto, dagli interessati, entro il termine stabilito dal Collegio Sindacale stesso.

Il Consiglio Direttivo prevede le modalità operative per le elezioni.

Art . 15 - CONVOCAZIONE

Il Consiglio Direttivo deve riunirsi almeno ogni 60 giorni.
La data e l’ora della convocazione, nonch l’Ordine del Giorno della riunione, devono essere rese note almeno sette giorni prima, mediante avviso scritto e mediante avviso affisso in bacheca. Lo stesso avviso deve essere inviato al Collegio Sindacale, che ha facoltà di partecipare alle riunioni senza diritto di voto. In casi di urgenza, il Presidente del Consiglio Direttivo può convocare telefonicamente i Consiglieri ed i Sindaci, con un preavviso di almeno 24 ore. Tutti i Soci possono assistere, come uditori, alle riunioni del Consiglio Direttivo senza aver diritto di parola o di voto.

Art. 16 - POTERI

Al Consiglio Direttivo spettano tutti i poteri che, per legge o per Statuto ARI, non siano di esclusiva competenza dell’Assemblea dei Soci. In particolare il Consiglio Direttivo dà parere sull’ammissione di aspiranti Soci ARI, la cui domanda di ammissione dovrà essere affissa nella bacheca della Sezione per 15 giorni per permettere ai Soci di esprimere eventuali osservazioni.
Per particolari necessità della Sezione, il Consiglio Direttivo può affidare, ferma restando la propria responsabilità incarichi speciali anche a Soci non facenti parte del Consiglio Direttivo stesso.
Il Consiglio Direttivo stabilisce pure gli orari delle riunioni in sede, l’uso della biblioteca ed ogni altra regola di utilizzo della sede stessa.
Il Consiglio Direttivo nomina tra i Soci il rappresentante di Sezione che affiancherà il Presidente in seno al Comitato Regionale.

Art. 17 - VALIDITA’ DELLE ADUNANZE

Per la validità delle adunanze del Consiglio Direttivo è richiesta la presenza di almeno tre membri; nessuna adunanza sarà tuttavia valida se non sarà presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice-Presidente, con l’assistenza del Segretario.
Eccezionalmente, a causa di gravi motivi, l’adunanza potr essere presieduta dal Consigliere più anziano per età.
Le delibere saranno valide se prese a maggioranza dei voti (50%+1); in caso di parità prevarr il voto del Presidente o di chi ne fa le veci.
Nelle riunioni del Consiglio Direttivo non sono ammesse deleghe.

Art. 18 - ASSENZA E VACANZA DEI CONSIGLIERI

In caso di assenza ingiustificata di un consigliere per tre volte in un anno, il Consiglio Direttivo procede alla sua sostituzione mediante surroga con il primo dei non eletti. Ciò fino al massimo di due consiglieri, dopo di che si procederà ad indire nuove elezioni per il rinnovo di tutto il Consiglio Direttivo.

CAPO III - LIBRI SOCIALI OBBLIGATORI


Art. 19 - LIBRI DELLE ADUNANZE E DELLE DELIBERAZIONI

Di ogni riunione del Consiglio Direttivo deve essere redatto sintetico verbale nel libro delle adunanze e delle deliberazioni. Ogni deliberazione del Consiglio Direttivo, con l’indicazione della data in cui stata presa e dei voti favorevoli riportati, altres iscritta nel suddetto libro a fogli progressivamente numerati, vistati e siglati dal Collegio Sindacale prima dell’uso. Ogni verbale sarà firmato dal Presidente e dal Segretario. Identiche formalità si devono esperire nel libro delle adunanze e delle delibere dell’Assemblea. Copia delle delibere del Consiglio e dell’Assemblea deve essere affissa all’albo della Sezione e, ove manchi la sede, portato a conoscenza dei Soci tramite circolare.

Art. 20 - LIBRO GIORNALE E LIBRO INVENTARIO

La Sezione deve tenere, oltre ai libri di cui sopra al precedente Art. 19:

a) libro giornale, con la registrazione cronologica delle operazioni di entrata e di uscita di denaro, con indicazione singola di ogni operazione contabile. A giustificazione delle spese devono essere conservati gli originali dei documenti relativi (lettere, telegrammi, fatture, ricevute, note, ecc...), con l’autorizzazione al pagamento firmata dal Presidente.
b) libro inventario, nel quale devono essere riportati tutti i beni mobili ed immobili di proprietà della Sezione. Come i libri sociali, di cui all’Art. 19, il libro giornale ed il libro inventario devono essere progressivamente numerati, vistati e siglati dal Collegio Sindacale prima dell’uso.

Art. 21 - LIBRI SOCIALI FACOLTATIVI

La Sezione ARI può tenere altri libri sociali quando lo ritiene opportuno per lo svolgimento della sua attività, con le modalità comuni ai libri sociali obbligatori, già visto agli Art. 19 e 20.

CAPO IV - COLLEGIO SINDACALE


Art. 22 - ELEZIONI

Il Consiglio Sindacale composto da tre Sindaci Effettivi e due Supplenti, eletti per referendum fra i Soci Effettivi in regola con il pagamento delle quote sociali ed aventi il pieno godimento dei diritti sociali . I Sindaci durano in carica due anni e possono essere rieletti. Le elezioni del Collegio Sindacale avvengono contemporaneamente a quelle del Consiglio Direttivo. E’ compito degli stessi curare le elezioni due mesi prima della scadenza del mandato.

Art. 23 - POTERI

Il Consiglio Sindacale esercita il controllo generale sull’amministrazione della Sezione e sulla gestione sociale, nonchè sulle votazioni per Referendum. In particolare controlla l’organizzazione del Referendum e lo scrutinio dei voti per il quale può farsi assistere da uno o più Soci.

Art. 24 - VACANZA DEI SINDACI

In caso di vacanza di un Sindaco, i Sindaci rimasti in carica provvedono alla sostituzione nominando il candidato immediatamente successivo nelle graduatorie formatesi al momento dell’ elezione dei membri del Consiglio Sindacale.
Nel caso che due o più Soci abbiano lo stesso posto nella suddetta graduatoria, viene nominato il Socio Effettivo più anziano di età. In assenza di candidati aventi diritto alla sostituzione , i Sindaci indicono un’assemblea straordinaria nella quale si procede all’elezione del Sindaco mancante. Il Sindaco così nominato od eletto rimane in carica sino allo scadere del periodo previsto per il Collegio stesso.
In caso di vacanza di due Sindaci il Consiglio Direttivo indice nuove elezioni. I nuovi eletti restano anch’essi in carica fino allo scadere del biennio.

Art. 25 - GRATUITA’ DELLE CARICHE SOCIALI

Tutte le cariche sociali sono gratuite. Esse danno diritto al solo rimborso spese incontrate per l’esecuzione di eventuali, particolari incarichi debitamente autorizzati dal Consiglio Direttivo. L’importo massimo rimborsabile deve essere stabilito all’atto del conferimento dell’incarico stesso.

CAPO V - VOTAZIONI E DELIBERE


Art. 26 - VOTAZIONI E DELIBERE

Le votazioni avvengono in Assemblea o per il Referendum.

Art. 27 - VOTAZIONI PER IL REFERENDUM E IN ASSEMBLEA

Le votazioni per il Referendum sono indette dal Consiglio Direttivo o su voto dell’Assemblea dei Soci; in quest’ultimo caso il Consiglio Direttivo ha l’obbligo di indire il Referendum entro 30 giorni dal voto assembleare. Il Consiglio Direttivo all’uopo trasmette a tutti i Soci aventi il pieno godimento dei diritti sociali ed in regola con il pagamento della quota sociale, apposita scheda sotto il controllo dei Sindaci.

Le votazioni per il Referendum, diretto, segreto, personale, sono indette fra tutti i Soci Effettivi in regola con il pagamento della quota sociale al momento della espressione del voto e subito prima dell’inizio delle operazioni di spoglio, ed aventi il pieno godimento dei diritti di cui all’Art. 5, per:

1) La nomina dei cinque membri del Consiglio Direttivo e dei tre membri più due supplenti del Collegio Sindacale.
2) L’adozione di qualsiasi altro provvedimento di vitale importanza per la Sezione.

Tutte le altre delibere non contemplate nel precedente paragrafo possono essere prese dall’Assemblea dei Soci.

Art. 28 - CHIUSURA DELLE VOTAZIONI

Qualora le votazioni per Referendum avvengano a mezzo posta, le stesse non possono chiudersi prima che sianotrascorsi 25 giorni dalla data del timbro postale di spedizione, da parte della Sezione, dell’ultima scheda da votare.Entro il termine fissato per le votazioni i Soci possono inviare a mezzo posta alla Sezione, la scheda con il loro voto,oppure possono provvedere direttamente alla consegna manuale della stessa nei giorni appositamente indicati dalla Sezione.

Art. 29 - SORVEGLIANZA E SCRUTINIO

Per garantire la regolarità del Referendum, i Sindaci stabiliscono le modalità di compilazione della scheda, ne predispongono l’invio ai Soci, controllano le operazioni di scrutinio, assistiti da uno o più Soci Effettivi. Di ogni Referendum deve essere redatto verbale, firmato dai Sindaci.

Art. 30 - PERCENTUALE VOTANTI E VOTAZIONI

In prima convocazione l’Assemblea dei Soci, Ordinaria o Straordinaria, pu deliberare quando sia presente il cinquanta per cento pi uno (50% + 1) dei Soci Effettivi della Sezione, intervenuti all’Assemblea di persona. La stessa percentuale (50% + 1) richiesta per la validità delle deliberazioni.
Qualora tale percentuale non sia raggiunta, si procede alla seconda convocazione entro e non oltre i 2 giorni successivi.
In questo caso, per la validità delle deliberazioni, è richiesta la maggioranza dei presenti e votanti.

Art. 31 - ORGANI DELL’ASSEMBLEA

L’Assemblea Ordinaria e Straordinaria designa il Presidente. In essa funge da Segretario il Segretario della Sezione.

Art. 32 - (verbale di assemblea) omesso

Art. 33 - OBBLIGHI DEL PRESIDENTE

Il nuovo Presidente della Sezione, entro il termine massimo di 15 giorni dal risultato delle elezioni per il rinnovo delle cariche sociali , deve darne comunicazione alla Sede centrale e al Comitato Regionale, e provvedere o disporre per tutti gli adempimenti conseguenti e di rito.

TITOLO II - RAPPRESENTANZA E FIRMA


Art. 34 - PRESIDENTE

Il Presidente rappresenta la Sezione di fronte ai terzi ed in giudizio, sottoscrive gli atti sociali d’ordinaria amministrazione disgiuntamente dal Segretario, mantiene i contatti con gli Enti Pubblici, presiede le riunioni del Consiglio Direttivo. Il Vice-Presidente sostituisce a tutti gli effetti il Presidente in caso di assenza di quest’ultimo.
Il Presidente rappresenta la Sezione in seno al Comitato Regionale, insieme con il rappresentante nominato dal Consiglio Direttivo, come da Art. 16 ultimo comma del presente Regolamento.

Art. 35 - SEGRETARIO - CASSIERE

Il Segretario-Cassiere responsabile dell’amministrazione della Sezione, provvede a tutti gli atti di corrispondenza ordinaria e li sottoscrive disgiuntamente dal Presidente.
Provvede sulla base delle delibere del Consiglio Direttivo, a quanto occorre all’Assemblea dei Soci, alla dotazione di Sezione, esercita le funzioni di Segretario in seno all’Assemblea Ordinaria e Straordinaria e nel Consiglio Direttivo. E’ altresì responsabile della contabilità di Sezione, ne risponde al Collegio Sindacale, e sottoscrive gli atti relativi. Può essere delegato alla firma disgiuntamente da quella del Presidente sul conto corrente bancario o postale.

DISPOSIZIONI FINALI


Art. 36 - EFFICACIA OBBLIGATORIA

Il presente Regolamento è obbligatorio per tutti gli iscritti: dalla data della nuova iscrizione per i nuovi iscritti e dalla data di approvazione per i soci attuali. Per quanto non espressamente previsto si fa riferimento allo statuto ARI vigente, al Regolamento di Attuazione, al Regolamento del Comitato Regionale. Del presente regolamento dovrà esserne data copia a tutti i Soci, nonchè a tutti i nuovi iscritti.

Art. 37 - SANZIONI DISCIPLINARI

I Soci morosi per un periodo di due anni e coloro che si rendono imputabili di gravi colpe verso la Sezione o verso l’ARI sono deferiti, con delibera del Consiglio Direttivo al Comitato Regionale che, dopo aver sentito gli interessati, ed aver accertato la fondatezza dei fatti loro contestati, pu promuovere l’ esclusione del Socio dall’ ARI presso il Consiglio Direttivo Nazionale. L’eventuale esclusione del Socio comporta la perdita di tutti i diritti sociali di cui all’Art. 5.

Art. 38 - SCIOGLIMENTO DELLA SEZIONE

In caso di scioglimento della Sezione, i beni risultanti da inventario ed ogni altra voce attiva verranno devoluti, dopo la loro liquidazione, dal CRPVA ad altre Sezioni ARI presenti sul territorio di sua competenza.
In ogni caso non si potrà mai procedere alla divisione dell’attivo fra i Soci.
Per lo scioglimento della Sezione occorre una delibera assembleare con maggioranza assoluta dei Soci Effettivi aventi i requisiti di cui all’Art. 5 del presente Regolamento ed in regola col pagamento della quota sociale.

Art. 39 - MODIFICHE AL REGOLAMENTO

Il presente regolamento pu essere modificato con delibera assembleare presa a maggioranza assoluta dei Soci Effettivi aventi i requisiti di cui all’Art. 5 del presente Regolamento ed in regola col pagamento della quota sociale.

Art. 40 - RISERVATEZZA DEI DATI

Ai sensi della Legge 675/96, tutti i dati relativi ai Soci e contenuti negli archivi di Sezione saranno utilizzati solo per scopi interni alla Associazione.

INDICE

DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 - COSTITUZIONE E SCOPI
Art. 2 - COMPETENZE
Art. 3 - PATRIMONIO

SOCI
Art. 4 - AMMISSIONE E QUOTA
Art. 5 - DIRITTI DEI SOCI
Art. 6 - RECESSO ED ESCLUSIONE

ORDINAMENTO

TITOLO I - ORGANI DELLA SEZIONE
Art. 7 - ORGANI

CAPO I - ASSEMBLEA DEI SOCI
Art. 8 - COMPOSIZIONE
Art. 9 - ASSEMBLEA ORDINARIA.
Art. 10 - ASSEMBLEA STRAORDINARIA
Art. 11 - FORMALIT PER LA CONVOCAZIONE.
Art. 12 - COMPETENZA DELL’ASSEMBLEA ORDINARIA
CAPO II - CONSIGLIO DIRETTIVO
Art. 13 - COMPOSIZIONE.
Art. 14 - ELEZIONE
Art . 15 - CONVOCAZIONE
Art. 16 - POTERI
Art. 17 - VALIDITA’ DELLE ADUNANZE
Art. 18 - ASSENZA E VACANZA DEI CONSIGLIERI

CAPO III - LIBRI SOCIALI OBBLIGATORI
Art. 19 - LIBRO DELLE ADUNANZE E DELLE DELIBERAZIONI
Art. 20 - LIBRO GIORNALE E LIBRO INVENTARIO
Art. 21 - LIBRI SOCIALI FACOLTATIVI

CAPO IV - COLLEGIO SINDACALE
Art. 22 - ELEZIONI
Art. 23 - POTERI
Art. 24 - VACANZA DEI SINDACI
Art. 25 - GRATUITA’ DELLE CARICHE SOCIALI

CAPO V - VOTAZIONI E DELIBERE
Art. 26 - VOTAZIONI E DELIBERE
Art. 27 - VOTAZIONI PER IL REFERENDUM E IN ASSEMBLEA
Art. 28 - CHIUSURA DELLE VOTAZIONI
Art. 29 - SORVEGLIANZA E SCRUTINIO
Art. 30 - PERCENTUALE VOTANTI E VOTAZIONI
Art. 31 - ORGANI DELL’ASSEMBLEA
Art. 32 - omesso
Art. 33 - OBBLIGHI DEL PRESIDENTE

TITOLO II - RAPPRESENTANZA E FIRMA
Art. 34 - PRESIDENTE
Art. 35 - SEGRETARIO - CASSIERE

DISPOSIZIONI FINALI
Art. 36 - EFFICACIA OBBLIGATORIA
Art. 37 - SANZIONI DISCIPLINARI
Art. 38 - SCIOGLIMENTO DELLA SEZIONE
Art. 39 - MODIFICHE AL REGOLAMENTO
Art. 40 - RISERVATEZZA DEI DATI